Statuto – Fondazione SEVERO GALBUSERA

  • Articoli 1 – Costituzione

E’ costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE SEVERO GALBUSERA – CENTRO STUDI INTERNAZIONALE DELL’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA”, in forma abbreviata “FONDAZIONE SEVERO GALBUSERA”.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apartitica e aconfessionale.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del territorio nazionale.

  • Articoli 2 – Sede e durata

La Fondazione ha sede in Verona, all’indirizzo stabilito nell’atto costitutivo.
La sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti agli uffici competenti.
Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie con la delibera del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione ha durata illimitata.

  • Articoli 3 – Scopi

La Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica, precisamente si propone l’approfondimento, lo studio e l’analisi dei processi evolutivi dell’intermediazione assicurativa e dei bisogni dei consumatori.

  • Articoli 4 – Attività direttamente connesse

La Fondazione:
– promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
– promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni con finalità analoghe;
– promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

  • Articoli 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell’Assemblea dei soci, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Il fondo di dotazione come sopra determinato è destinato a costituire, per un importo di almeno euro 40.000,00 (quarantamila/00), il “fondo patrimoniale di garanzia” indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione.

  • Articoli 6 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
– dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

  • Articoli 7 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:
– il Presidente della Fondazione;
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Scientifico;
– l’Organo di Controllo.
Tutte le cariche elettive hanno la durata di tre anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’incarico, purchè regolarmente documentate.
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

  • Articoli 8 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dall’Assemblea dei soci.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

  • Articoli 9 – Soci fondatori

Sono Soci fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni che abbiano partecipato alla costituzione della Fondazione.
Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.
Tale qualifica è vitalizia, per le persone fisiche, e non è trasmissibile. Per i soci persone giuridiche, la qualifica cessa con l’estinzione dell’ente.
I Soci che manifestino la volontà di recedere dalla Fondazione non possono pretendere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

  • Articoli 10 – Soci sostenitori e soci onorari

E’ socio sostenitore chiunque, condividendo gli scopi e gli obiettivi della Fondazione, conferisca alla stessa risorse finanziarie e/o patrimoniali.
La qualifica di socio sostenitore deve essere valutata dall’Assemblea dei Soci e dalla stessa deliberata, non risultando sufficiente il mero conferimento economico-finanziario ai fini del raggiungimento della stessa.
La qualifica di socio sostenitore ha validità triennale, salvo diversa durata, anche a tempo indeterminato, stabilita nella delibera assembleare di ammissione.
E’ socio onorario il soggetto, persona fisica o giuridica indistintamente, che si è distinto nel campo della materie assicurative, ovvero per aver validamente concorso all’attività della Fondazione.
La qualifica di socio onorario viene deliberata dall’Assemblea su iniziativa della stessa.
La qualifica di socio onorario spetta di diritto al Presidente della Fondazione ed al Direttore Scientifico uscenti.
La qualifica di socio onorario è vitalizia.

  • Articoli 11 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, dai soci sostenitori e dai soci onorari.
Ogni persona fisica o giuridica o ente socio può esprimere un solo voto.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal capoverso successivo.
Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea:
– l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
– la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo;
– la nomina di tre membri del Comitato Scientifico;
– la nomina del Presidente della Fondazione;
– con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci, l’approvazione delle modifiche statutarie;
– con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci, la delibera dello scioglimento della Fondazione.
L’Assemblea dei soci, inoltre, può formulare proposte e raccomandazioni al Comitato Scientifico ed al Consiglio di Amministrazione in materia di attività della Fondazione e potrà riunirsi, quando le circostanze lo richiedono, in videoconferenza.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio; negli altri casi su convocazione del Presidente.
La convocazione avviene con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte del socio mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci.

  • Articoli 12 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, nominati dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
1 ) programma anno per anno l’attività sociale;
2 ) predispone entro il mese di aprile il bilancio preventivo per l’anno in corso;
3 ) predispone entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
4 ) delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
5 ) nomina il Vice Presidente ed il Direttore Scientifico;
6 ) provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
7 ) provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
8 ) approva eventuali regolamenti interni;
9 ) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.
Ogni qualvolta decada dalla carica di Consigliere un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione mediante cooptazione del Consiglio stesso. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del triennio.
Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri decade l’intero Consiglio e deve essere convocata senza indugio l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

  • Articoli 13 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.
Il Vice Presidente è nominato dai componenti del Consiglio medesimo.
Il Direttore Scientifico fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dallo stesso.
Il Presidente del Consiglio:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell’ausilio del Segretario;
– adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione di detto provvedimento.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

  • Articoli 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Quando le circostanze lo richiederanno potrà inoltre riunirsi in audio conferenza oppure in audio-video conferenza.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 (quarantotto) ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico, purchè documentabile.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

  • Articoli 15 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore Scientifico e da un minimo di cinque membri, così nominati: tre sono nominati dall’Assemblea dei soci e due dal Direttore Scientifico.
I membri del Comitato restano in carica per tre anni.
Il Comitato Scientifico ha il compito di approfondire tematiche in ambito assicurativo ed a tal scopo può predisporre progetti e iniziative rispondenti agli scopi della Fondazione.
Il Comitato Scientifico è diretto dal Direttore Scientifico, che organizza e programma le attività scientifiche e sottopone i budget di spesa del Comitato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

  • Articoli 16 – I libri sociali ed i registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, cui saranno allegati i bilanci;
2) il libro dei soci e dei verbali delle assemblee dei soci;
3) il libro di contabilità generale.
Tali libri, prima di essere utilizzati, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

  • Articoli 17 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio l’1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l’Assemblea dei soci approva il bilancio preventivo dell’esercizio in corso ed il bilancio consuntivo di quello decorso.
La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

  • Articoli 18 – Organo di Controllo

L’organo di controllo può essere costituito da un Revisore Unico nominato ogni tre anni dall’Assemblea o da un Collegio dei Revisori composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea la quale provvede anche alla nomina del Presidente.
Il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto al registro dei Revisori Legali.
L’Organo di controllo verifica periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell’Associazione e ne dà relazione all’Assemblea annuale dei soci.
L’Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

  • Articoli 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci, ad altre enti non commerciali ovvero ai fini di pubblica utilità.

  • Articoli 20 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Firmato: Paolo Capogrossi
Firmato: Maurizio Marino Notaio